Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2022
Con la Circolare n.22 del 08/02/22 l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli
artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,80% | 23,28% |
La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.905,76 (3.898,32 IVS
+ 7,44 maternità) |
€ 3.983,73 (3.976,29 IVS
+ 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.710,84 (3.703,40 IVS
+ 7,44 maternità) |
€ 3.788,81 (3.781,37 IVS
+ 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 325,48 (324,86 IVS +
0,62 maternità) |
€ 331,98 (331,36 IVS +
0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 309,24 (308,62 IVS +
0,62 maternità) |
€ 315,73 (315,11 IVS +
0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Con la Circolare n.22 del 08/02/22 l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli
artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Conseguentemente, per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 22,80% | 23,28% |
La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.905,76 (3.898,32 IVS
+ 7,44 maternità) |
€ 3.983,73 (3.976,29 IVS
+ 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.710,84 (3.703,40 IVS
+ 7,44 maternità) |
€ 3.788,81 (3.781,37 IVS
+ 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 325,48 (324,86 IVS +
0,62 maternità) |
€ 331,98 (331,36 IVS +
0,62 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 309,24 (308,62 IVS +
0,62 maternità) |
€ 315,73 (315,11 IVS +
0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.