La LIPE è la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA.
È un adempimento introdotto dal 2017 (D.L. 193/2016) che obbliga i soggetti passivi IVA a comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’esito delle liquidazioni IVA effettuate.
Cos’è la LIPE
La LIPE IVA (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA) è un modello telematico che i contribuenti devono presentare ogni trimestre. Attraverso questa comunicazione vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA, indipendentemente dalla periodicità dei versamenti.
In pratica:
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chi effettua le liquidazioni mensili continua a versare l’IVA ogni mese, ma invia la LIPE solo una volta a trimestre, riepilogando i tre mesi;
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chi ha liquidazioni trimestrali versa e comunica i dati con la stessa cadenza.
La finalità è permettere al Fisco un controllo costante e l’incrocio dei dati con le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici.
👤 Chi la compila
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Tutti i soggetti passivi IVA (ditte individuali, professionisti, società, associazioni, ecc.), salvo rare eccezioni (ad esempio contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, perché non liquidano l’IVA).
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Di solito la compilazione è fatta da commercialisti o consulenti fiscali, ma la responsabilità resta del contribuente.
📊 Impatto sulla Dichiarazione IVA
La LIPE non sostituisce la Dichiarazione IVA annuale, ma rappresenta un obbligo aggiuntivo.
I dati comunicati confluiscono nella dichiarazione annuale, senza però sovrapporsi.
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In caso di errori o omissioni, occorre inviare una LIPE sostitutiva per evitare sanzioni.
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Un disallineamento tra LIPE e dichiarazione IVA può generare segnalazioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Le LIPE consentono al Fisco di effettuare un monitoraggio periodico, riducendo il rischio che eventuali anomalie emergano solo a fine anno.
👉 In sintesi: le LIPE sono uno strumento di controllo intermedio, mentre la dichiarazione IVA annuale rimane il riepilogo ufficiale di tutte le operazioni del periodo d’imposta.
📅 Scadenze principali
Ogni trimestre ha la sua scadenza entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento:
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1° trimestre → 31 maggio
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2° trimestre → 30 settembre
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3° trimestre → 30 novembre
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4° trimestre → 28/29 febbraio anno successivo
📑 Riferimenti normativi
Le sanzioni per le LIPE sono disciplinate dall’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, introdotto dal D.L. 193/2016 (convertito in L. 225/2016).
💰 Sanzioni
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Omessa, incompleta o infedele trasmissione della LIPE:
👉 sanzione da 500 € a 2.000 € per ciascuna comunicazione. -
Ravvedimento operoso: la sanzione può essere ridotta in base alla tempestività della correzione (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Esempio:-
entro 15 giorni: 1/9 del minimo → 55,56 €;
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entro 90 giorni: 1/8 del minimo → 62,50 €;
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entro un anno: 1/7 del minimo → 71,43 €, ecc.
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Errori senza effetti sull’IVA da versare: in questi casi l’Agenzia delle Entrate, nella prassi, tende a considerare l’irregolarità come formale, quindi sanabile con ravvedimento a importi ridotti.
👉 In sostanza, l’omissione o l’invio errato di una LIPE non blocca la dichiarazione IVA annuale, ma può generare sanzioni anche significative se non corretto.


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